venerdì 10 agosto 2007

Inaccettabile sentenza della Cassazione


di Maurizio Dionisio


E’ solo di qualche giorno la notizia della sentenza, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha condannato Vittorio Feltri, ai tempi direttore de “Il Giornale”, per la diffamazione consumata in danno di Rosario Bentivegna: il partigiano comunista responsabile dell’agguato di Via Rasella del Marzo 1944.


A prescindere dalla vicenda squisitamente giudiziaria, quel che sconcerta è “il principio”, ovvero la ratio della sentenza stessa, che si fonda su di un concetto estremamente semplice: l’agguato e/o sabotaggio compiuto da Bentivegna, con l’avallo di Giorgio Amendola e Sandro Pertini, fu un atto di guerra.

G.Amendola

R.Bentivegna

S.Pertini

Orbene, soffermiamoci su questo dato ed analizziamolo alla luce di criteri avulsi dalla politica ma di carattere tecno-giudiziario.
Prima di tutto va detto che per la legislazione vigente ai tempi, ed in gran parte ancora oggi, un atto di guerra è tale quando viene compiuto da delle forze armate, con divisa ed insegne, contro il nemico al fine di produrre il maggior numero di vittime militari.

Difatti le precedenti azioni dei partigiani romani erano rivolte alle colonne militari tedesche fuori dai centri abitati per evitare l’opera di assestamento delle truppe.

Incomprensibile, pertanto, è il bersaglio di Via Rasella, considerato che si trattava di una compagnia di polizia tedesca (riservisti) del battaglione “Bolzen” che, includeva, tra l’altro, anche alcuni italiani altoatesini.

Ma a tutto voler considerare, è innegabile che il sabotaggio, inteso come deliberata azione volta all’indebolimento del nemico attraverso la sovversione, l’intralcio, il disordine e/o la distruzione, compiuto anche da non militari, potesse essere lecito o, almeno, giustificabile, purchè compiuto con modalità e finalità estremamente diverse da quelle di Via Rasella.

Per essere più chiari, il sabotaggio classicamente inteso era quello che compiva la X Mas: ovvero azioni belliche, compiute con l’ausilio di mezzi siluranti, altamente pericolose per la vita dei sabotatori, che in caso di successo provocavano enormi perdite (materiali) al nemico, come è accaduto a Malta e Gibilterra.

Mentre gli effetti militari conseguenti all’atto di Via Rasella furono del tutto irrilevanti.
Ma non solo!
La vicenda di Via Rasella, con la conseguente carneficina delle Fosse Ardeatine, va “letta” anche alla luce dell’istituto giuridico, vigente in tempo di guerra, denominato “rappresaglia”.

A tal riguardo va detto che nel corso del processo a Kappler, tenutosi innanzi il Tribunale Militare di Roma il 20 Luglio 1948, nel corso dell’udienza pubblica una donna - la cui figlia risultva tra le vittime - in lacrime, rivolgendosi a Rosario Bentivegna lo apostrofò dandogli dell’assassino e codardo per non essersi consegnato alle autorità tedesche.

Anche questo punto, infatti, è di determinante importanza per la corretta lettura della vicenda nel suo insieme.
Ed infatti: i banditi comunisti hanno sempre affermato che la rappresagli si sarebbe tenuta in ogni caso, quindi anche a prescindere dalla “costituzione” alle autorità dei responsabili, per ordine diretto del Maresciallo Kesserling e del Colonnello Kappler.

L’assunto, però, non è vero e contrasta con le risultanze storiche: infatti il 26 Marzo ci fu la pubblicazione, sui quotidiani, del comunicato che precedeva l’applicazione della rappresaglia, e, in precedenza erano stati affissi manifesti murali che dettagliatamente spiegavano gli effetti e le conseguenze (uno a dieci) dell’azione stessa.

Notasi, inoltre, che il Presidente del Tribunale Militare di Roma, suo malgrado, in sentenza afferma che ai sensi del Diritto Internazionale, e segnatamente dell’Art. 1 della Convenzione dell’Aia del 1907, l’attentato di Via Rasella fu un atto illegittimo!

Conseguentemente, la sentenza della Cassazione, oltre che illogica, contrasta con le norme applicabili al caso di specie, e non può che essere considerata frutto di condizionamenti di carattere squisitamente politico.

Avv. Maurizio Dionisio - Vice Segretario Nazionale MIS – Lista Rauti